Statuto di Egittologia.net

ART. 1- COSTITUZIONE

E’ costituita un’Associazione Culturale denominata

EGITTOLOGIA.NET

L’Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

ART. 2 – DURATA

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci effettivi.

ART. 3 – SEDE LEGALE

L’associazione ha sede a Massa in via Aurelia Sud 139, fino a nuova delibera dell’Assemblea.

ART. 4 – SCOPO

L’associazione ha lo scopo di promuovere lo studio delle tematiche relative all’archeologia ed alla loro divulgazione scientifica.
A tal fine, l’associazione si propone di realizzare interventi specifici tesi a:

  • coordinare quanti sono interessati all’archeologia e alle scienze in generale;
  • promuovere ed incoraggiare ricerche obiettive ed imparziali;
  • organizzare conferenze divulgative ed incontri di studio;
  • pubblicare articoli e ricerche, anche servendosi di portali internet, newsletter cartacee e digitali e qualsiasi media verrà ritenuto adatto a tale scopo;
  • favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica;
  • stimolare un’analisi critica nei confronti dei misteri e delle cosiddette ricerche di confine da parte di giornalisti, scrittori ed editori, coscienti delle enormi potenzialità informative ed educative dei mass-media;
  • svolgere opere di sensibilizzazione sui temi anzidetti nei confronti degli scienziati, degli insegnanti e di tutti coloro che stimolano ed influenzano la vita culturale del Paese;
  • produrre prodotti software, multimediali e pubblicazioni utili al raggiungimento degli obbiettivi indicati nei punti precedenti;
  • Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

L’associazione non ha né fini di lucro, né fini politici, né fini religiosi, non intende avere per oggetto l’esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata dal Codice Civile, dalle leggi speciali esistenti in materia e dal presente statuto.

ART. 5 – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione a qualunque legittimo titolo;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai contributi;
b) dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dalla partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Tutti i fondi dovranno essere destinati al raggiungimento delle finalità dell’Associazione ed allo svolgimento delle sue attività.
L’esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo annuale sarà articolato in:
a) situazione patrimoniale;
b) rendiconto di gestione.
Detto bilancio sarà presentato all’Assemblea ordinaria per l’approvazione, accompagnato dalla relazione finanziaria del Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio consuntivo annuale può avvenire anche oltre i quattro mesi e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Le relazioni devono essere redatte per iscritto.
L’anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6 – CATEGORIE DI SOCI

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all’art. 11 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.
I soci si distinguono in:
a) Soci Effettivi.
b) Soci Ordinari
c) Soci Generici.
d) Soci Benemeriti: sono coloro che volontariamente sostengono le attività dell’Associazione con contributi (finanziari e/o non) di notevole entità rinnovati di anno in anno.
e) Soci Onorari: sono coloro che notoriamente godono in campo nazionale o internazionale di chiara fama nel mondo scientifico, culturale e dell’insegnamento e che perciò sono ritenuti in grado di apportare all’Associazione contributi intellettuali di alto livello.
Il socio onorario non paga nessuna quota.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI

Per l’ammissione a socio ordinario si dovrà corrispondere una delle quote associative annuali il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Le quote versate all’Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

I soci effettivi sono i soci fondatori e quelli che concorrono alla elaborazione progettuale del programma dell’associazione ed allo sviluppo dell’attività. I soci effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee, legittimazione attiva e passiva nella nomina delle cariche sociali, diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le attività dell’Associazione con l’obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e quelle regolarmente adottate dagli Organi sociali. Il diritto di voto non può essere escluso. E’ obbligo specifico dei soci effettivi apportare gratuitamente all’Associazione il proprio contributo intellettuale e professionale per il raggiungimento dei fini istituzionali. Gli stessi soci avranno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta nella misura e nei tempo stabiliti dal Consiglio Direttivo. I soci effettivi non versano la quota associativa.

L’ammissione dei soci effettivi è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre Soci effettivi, dal Consiglio Direttivo, previa partecipazione effettiva alla elaborazione progettuale del programma ed allo sviluppo dell’attività dell’associazione. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione come socio ordinario è ammesso appello entro 30 giorni al Presidente del Consiglio Direttivo che ripropone al Consiglio Direttivo la candidatura, l’esito del verdetto è definitivo. L’ammissione dei soci onorari/emeriti è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione come socio effettivo è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente, che ripropone al Consiglio Direttivo oppure all’assemblea la candidatura; l’esito del verdetto è definitivo.

Art. 8 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:
a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti
b) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Art. 9 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci ordinari hanno eguali diritti e cioè di:
1. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
2. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all’art. 26 del presente Statuto;
3. riunirsi e costituirsi in comitati e/o sezioni a livello comunale, provinciale e regionale, col compito di dibattere, divulgare e approfondire le tematiche di cui all’art. 4 del presente statuto, previo riconoscimento ed autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso dei locali e dei servizi sociali.

Art. 11 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:
Sono previste quote associative annuali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo 
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 12 – DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata.
Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 13 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
a) per dimissioni;
b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
c) per inosservanza del presente Statuto;
d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell’Associazione e comunque risulti di turbamento allo svolgimento dell’attività dell’ Associazione stessa.
e) qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie.
f) per radiazione;
g) per decesso.

Art. 14 – MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 15 – SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sociali il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
a) – Avvertimento;
b) – Ammonizione;
c) – Diffida;
d) – Sospensione a tempo illimitato;
e) – Radiazione.
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei Soci;
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta dai solo i soci effettivi. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell’anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
– discutere ed approvare la relazione morale dell’anno precedente;
– per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
– per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’ Associazione;
Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approvazione e modificazione dello statuto sociale;
– atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
– scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale o tramite bacheca elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale, fax o e-mail da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell’ Assemblea.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e Il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
– in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.
L’assemblea ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, anche se non presenti.

Art. 18 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di anni quattro.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’elezione degli organi dell’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
– Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati, i primi sette della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per trienni, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
– Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
– Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.

Art. 19 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell’Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione,
b) convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
c) firma gli atti e ne delega la firma;
d) convoca l’Assemblea Sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
– Il Presidente
– Il Vicepresidente
– Il Segretario
– Il Tesoriere

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:
– dal Presidente
– dal Vice Presidente;
– da altri Consiglieri, in numero da 1 a 3, tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.
Esso ha durata quattro anni e può essere rieletto.
Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall’ inizio dell’ anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l’uso delle attrezzature ed impianti dell’ associazione.
6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all’assemblea per l’approvazione.
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’ assemblea sociale;
11. stabilire la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’ assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
13. eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dall’ Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni aventi analogo oggetto sociale.

Art. 22 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO

L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale.

Art. 23 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA’ DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 24 – IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell’Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 26 del presente Statuto.
Il Segretario può essere nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell’Associazione.
Egli assicura la funzionalità e l’efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
a) provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sociale;
b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
c) assiste di diritto alle riunioni dell’ Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 25 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e che hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione.

Art. 26 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea sociale Straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti.

Art. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Monza.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Monza e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’ Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell’ Art. 8 di questo Statuto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dei patrimonio dell’Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.